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Sez. 6, Sentenza n. 40888 del 03/10/2024 Ud. (dep. 07/11/2024) Rv. 287196-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Omessa subordinazione del beneficio ai percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Ricorso per cassazione - Esito decisorio - Annullamento con rinvio - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287196-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, la Corte di cassazione dispone l'annullamento con rinvio della sentenza che abbia concesso il beneficio senza subordinarlo alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., competendo al giudice della cognizione individuare l'ente e definire i tempi e le modalità attuative del percorso e non al giudice dell'esecuzione, al quale spetta, invece, verificare l'effettiva partecipazione allo stesso secondo le modalità stabilite in sentenza.

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)