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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22469 del 09/09/2019 (Rv. 655080 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - IN GENERE | IRAP - Presupposto impositivo - Promotore finanziario - Attività di impresa - Condizioni - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655080-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - IN GENERE

In tema di IRAP, la prestazione svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 2001, richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere svolta "in qualità di dipendente, agente o mandatario" e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un'autonoma organizzazione, e quella dell'attività d'impresa, pacificamente sottoposta ad imposizione. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la decisione di merito che - erroneamente presumendo l'apporto meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine, della collaborante ad impresa familiare, il cui titolare svolgeva attività di promotore finanziario - aveva escluso il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in presenza dell'effettivo e continuativo apporto fornito dalla moglie del contribuente, cui era attribuito un reddito d'impresa nella misura del 49%).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)