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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12616 del 17/06/2016 (Rv. 640021 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imprenditore familiare - Assoggettabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640021-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

L'IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel "quid pluris" dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)