Sez. 5, Sentenza n. 6474 del 04/05/1995 Ud. (dep. 02/06/1995) Rv. 201766 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici | Commessa da privati - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Avvenimento del pubblico ufficiale ex art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - Requisito di validità dell'atto - Esclusione - Formalità estrinseca - Sussistenza - Omissione dell'ammonimento - Falsità della dichiarazione - Delitto di cui all'art. 483 cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie: falsa dichiarazione circa la data di inizio dei lavori di costruzione.
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici
L'ammonimento rivolto dal pubblico ufficiale al privato che compie una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15), costituisce una formalità estrinseca, un mero richiamo volto a prevenire la commissione del falso, non già un requisito di validità dell'atto svolto. Pertanto, risponde del reato di cui all'art. 483 cod. pen. il privato che dichiari il falso nella suddetta circostanza, pur se la dichiarazione non sia stata preceduta dall'avvertimento del pubblico ufficiale che la riceve. (Fattispecie relativa a falsa dichiarazione circa la data di inizio dei lavori di una costruzione, indicata come anteriore al 30 gennaio 1977, al fine di ottenere la fornitura di energia elettrica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)