Sez. 5, Sentenza n. 10877 del 30/09/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 206536 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Commessa da privati - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Falsità - Reato - Sussistenza - Competenza diretta o delega espressa al funzionario per la recessione dell'atto - Necessità - Esclusione - Carenza assoluta dell'ufficio cui il funzionario appartiene a ricevere l'atto e autenticare a firma - Inesistenza dell'atto - Reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
La dichiarazione sostitutiva regolata dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 può attenere, oltre che a stati e qualità personali, ai quali fa riferimento l'art. 2, anche a fatti, cioè a ogni situazione concreta ed obbiettiva attinente a persone o a beni, di cui il dichiarante affermi di essere direttamente a conoscenza, poiché l'ambito di operatività previsto dall'art. 4 è più ampio di quello previsto dall'art. 2. Nè ha alcun rilievo che il funzionario che riceve l'atto e vi appone la autenticazione della sottoscrizione, non sia competente o espressamente delegato a tale funzione, o che i timbri posti in calce al documento non facciano alcun riferimento a tale delega potendosi escludere la falsità solo quando, essendo l'organo o l'ente nell'ambito del quale il funzionario stesso opera del tutto sfornito di competenza in tal senso, debba parlarsi di inesistenza dell'atto medesimo. (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha precisato che integra gli estremi dell'art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà presentata al capo dell'ufficio tecnico del comune con la quale l'interessato attesta l'esistenza pluriventennale di un manufatto edilizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 26, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)