Sez. U, Sentenza n. 11848 del 30/10/1992 (Rv. 479260 - 01)
Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere | Proposizione di regolamento di giurisdizione senza il riscontro preventivo dell'erroneità delle proprie tesi - Responsabilità processuale aggravante - Configurabilità - Condizioni.
Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere
Costituisce causa di responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cod. proc. civ., la proposizione di regolamento di giurisdizione senza il riscontro preventivo - nell' esercizio di un minimo di elementare diligenza - dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rivelatore di un uso distorto del regolamento ai fini meramente dilatori. Oltre che, secondo nozioni di comune esperienza, di conseguenze pregiudizievoli per le controparti. (Nella specie, trattavasi di ricorso per regolamento diretto ad ottenere la declaratoria del difetto della giurisdizione ordinaria sulla domanda, proposta dal commissario liquidatore, di accertamento dello stato di insolvenza di impresa esclusa dal fallimento soggetta al regime della liquidazione coatta amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)