Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 09/02/2009 (Rv. 606552 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Regolamento di giurisdizione - Difetto di diligenza - Condizioni - Omesso riscontro preventivo dell'erroneità delle proprie tesi - Conseguenze - Responsabilità processuale aggravata - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
Costituisce causa di responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cod. proc. civ., la proposizione di regolamento di giurisdizione senza il riscontro preventivo - nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza - dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rivelatore di un uso distorto del regolamento ai fini meramente dilatori, oltre che, secondo nozioni di comune esperienza, fonte di conseguenze pregiudizievoli per le controparti. (Principio affermato con riguardo al ricorso per regolamento erroneamente diretto ad ottenere la declaratoria del difetto della giurisdizione italiana sulla istanza di fallimento contro società avente sede in Italia al momento del deposito di tale atto e successivamente trasferitasi in Stato extracomunitario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)