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Sez. L, Sentenza n. 7428 del 17/06/1992 (Rv. 477784 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Assunzione per opera o servizio straordinari o occasionali - Condizioni non derogabili da norme di rango inferiore alla legge n. 230 del 1962 o da accordi contrattuali - Configurabilità - Riferimento ad opere o servizi consistenti in un'attività qualitativamente identica a quella normale dell'impresa - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477784-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

L'art. 1, comma secondo, lett. c), della legge 18 aprile 1962 n. 230 (che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale") pone delle condizioni non derogabili o modificabili da disposizioni normative di rango inferiore o da accordi contrattuali (salva l'ipotesi prevista dall'art. 23, comma terzo, della legge 28 febbraio 1987 n. 56), ma si riferisce anche a quelle opere o servizi che consistono in un'attività qualitativamente identica a quella normale dell'impresa, quando si determini un incremento assai rilevante di essa in relazione ad eventi, anch'essi occasionali e straordinari, non fronteggiabili con una sia pur funzionale ed efficiente organizzazione e programmazione aziendale.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)