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Sez. 5, Sentenza n. 5299 del 15/01/2008 Ud. (dep. 01/02/2008) Rv. 239115 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Installazione di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della Centrale operativa dei carabinieri - Integrazione del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen. e non di quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923.
Stato
decisa il 2008-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239115-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis cod. pen.), e non quello di cui all'art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923 (che sanziona chiunque, senza l'espressa autorizzazione del competente ministero, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica), la condotta di colui che installi un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della Centrale operativa dei carabinieri, considerata la modifica del quadro normativo, intervenuta ad opera dell'art. 8 della L. n. 547 del 1993, che ha modificato l'art. 623 bis cod. pen. - eliminando il riferimento alle trasmissioni effettuate "con collegamento su filo o ad onde guidate" - ed ha, pertanto, ampliato l'area di operatività della disciplina dettata dal codice a tutela dell'inviolabilità dei segreti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/02/1923 num. 1067 art. 18 quater, Cod. Pen. art. 617 bis, Cod. Pen. art. 623 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)