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Sez. 2, Sentenza n. 348 del 10/02/1972 (Rv. 356223 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - EFFETTI - INSTAURAZIONE DI UN ORDINARIO PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA DEL DECRETO - IRRILEVANZA AI FINI DELLO ESAME DEL MERITO - RILEVANZA IN ORDINE ALLA STATUIZIONE SULLE SPESE - POTERI DELLE PARTI - EMENDATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA - MUTATIO LIBELLI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356223-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - EFFETTI - INSTAURAZIONE DI UN ORDINARIO PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - DIFETTO DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITA DEL DECRETO - IRRILEVANZA AI FINI DELLO ESAME DEL MERITO - RILEVANZA IN ORDINE ALLA STATUIZIONE SULLE SPESE - POTERI DELLE PARTI - EMENDATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA - MUTATIO LIBELLI - INAMMISSIBILITA.*

L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice e investito del potere-dovere di pronunciare sulla fondatezza o meno della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione, a prescindere dalla ricorrenza delle condizioni di legittimita dell'opposto decreto, che possono avere Rilevanza solo agli effetti delle spese del procedimento monitorio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo i poteri decisori del giudice sono contenuti nell'ambito della contestazione a cui ha dato luogo il provvedimento di ingiunzione e non si sottraggono al principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato. Nel giudizio su indicato - in cui sono rilevanti tutte le prove che le parti intendono offrire ad integrazione della documentazione esibita originariamente per l'emissione del decreto ingiuntivo - trova applicazione anche il principio espresso nell'art 184 cod proc civ, che limita il potere dispositivo delle parti, nel corso dell'istruttoria, alla semplice modifica della domanda e delle eccezioni formulate rispettivamente con l'atto di citazione e con la comparsa di risposta (emendatio libelli), non consentendo una radicale trasformazione oggettiva della controversia (mutatio libelli). (V 579'67, mass n 326556).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)