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Sez. 6, Sentenza n. 9955 del 23/01/2003 Ud. (dep. 04/03/2003) Rv. 223969 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - LETTURE | Coimputato o imputato in procedimento connesso - Dichiarazioni rese nelle indagini preliminari - Acquisizione mediante lettura senza il consenso delle parti interessate - Art. 513 cod. proc. pen. - Disciplina transitoria ex art. 6 comma 3 l. 7 agosto 1997, n. 267 - Abrogazione a seguito del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (conv. in l. 25 febbraio 2000, n. 35) - Esclusione - Rinnovazione parziale del dibattimento - Necessità.
Stato
decisa il 2003-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223969-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - LETTURE

La disposizione transitoria prevista dall'art. 6 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267, non può ritenersi abrogata dalla successiva disciplina di cui al decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (conv. in legge 25 febbraio 2000, n. 35), che ha dettato regole, anch'esse transitorie, per l'applicazione ai procedimenti in corso dell'art. 111 Cost., ne consegue che il giudice di appello, se la parte interessata lo richiede, deve procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per l'audizione di imputati di reato connesso le cui dichiarazioni siano state lette nel corso del primo grado ed utilizzate ai fini della deliberazione, senza il consenso della medesima parte interessata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 07/01/2000 num. 2 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/2000 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)