Sez. 3, Sentenza n. 3700 del 03/12/2004 Ud. (dep. 03/02/2005) Rv. 230665 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Impossessamento di beni culturali - Reato di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - Riferibilità all'art. 624 cod. pen. - Conseguente perseguibilità a querela - Esclusione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 176 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, precedentemente previsto dall'art. 67 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, costituisce una fattispecie autonoma rispetto alla previsione codicistica di cui all'art. 624 cod. pen., richiamato esclusivamente "quod poenam", con la conseguente sua perseguibilità anche in difetto di querela.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 125, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 91, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 176, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)