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Sez. 3, Sentenza n. 21580 del 24/04/2001 Ud. (dep. 28/05/2001) Rv. 219025 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - FURTO | Impossessamento di beni archeologici o artistici prevista dall'art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 - Fattispecie autonoma e distinta dal reato di furto - Perseguibilità a querela - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219025-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - FURTO

In tema di impossessamento di beni archeologici o artistici, il reato previsto dall'art. 67 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 è fattispecie autonoma e distinta dal reato di furto, richiamato solo per la determinazione della pena; pertanto, non si applica la norma sulla perseguibilità a querela di parte aggiunta all'art.624 cod. pen. dalla legge 25 giugno 1999, n. 205. Tale principio resta valido anche dopo l'emanazione del D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490, abrogativo della legge n. 1089 del 1939, il cui art. 125 tuttora sanziona il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)