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Sez. L, Sentenza n. 3683 del 13/04/1987 (Rv. 452620 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - OSSERVANZA DEI TERMINI DI DECADENZA - OBBLIGATORIETÀ - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - UNITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DELLA SENTENZA CONTENENTE UNA PLURALITÀ DI CAPI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD APPELLO PRINCIPALE PER ULTRAPETIZIONE IN ORDINE A COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, E AD APPELLO INCIDENTALE TARDIVO IN ORDINE AL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE ED ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452620-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - OSSERVANZA DEI TERMINI DI DECADENZA - OBBLIGATORIETÀ - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - UNITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DELLA SENTENZA CONTENENTE UNA PLURALITÀ DI CAPI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD APPELLO PRINCIPALE PER ULTRAPETIZIONE IN ORDINE A COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, E AD APPELLO INCIDENTALE TARDIVO IN ORDINE AL DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE ED ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE.*

Anche nel rito del lavoro le impugnazioni incidentali debbono rispettare i termini di decadenza stabiliti per la loro proposizione, ove esse abbiano natura di impugnazioni autonome, essendo l'impugnazione incidentale tardiva ammissibile, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., solo se diretta contro lo stesso capo di sentenza già impugnato dall'altra parte in via principale o contro un capo dipendente o connesso, per il quale l'interesse all'impugnazione sorga come effetto dell'impugnazione principale, senza che l'unità formale e sostanziale della sentenza, contenente una pluralità di capi, sia sufficiente a creare quel nesso che giustifica l'ammissione dell'impugnazione incidentale anche oltre il termine. (nella specie, il pretore, adito dal lavoratore per il riconoscimento di una qualifica superiore e delle relative differenze retributive, aveva disatteso tale domanda, attribuendo tuttavia all'attore una somma per l'avvenuta prestazione di lavoro straordinario. Contro tale statuizione di condanna aveva proposto appello principale il datore di lavoro, deducendo il vizio di ultrapetizione, mentre il lavoratore si era doluto, con appello incidentale, del rigetto della domanda concernente la superiore qualifica e le relative differenze retributive. La S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva fra l'altro ritenuto l'autonomia delle impugnazioni e l'inammissibilità dell'appello tardivo del lavoratore.) (Conf 3898/85, mass n 441475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)