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Sez. L, Sentenza n. 3898 del 29/06/1985 (Rv. 441475 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO)- IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - OSSERVANZA DEI TERMINI DI DECADENZA - OBBLIGATORIETÀ - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441475-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO)- IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - OSSERVANZA DEI TERMINI DI DECADENZA - OBBLIGATORIETÀ - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Anche nel rito del lavoro le impugnazioni incidentali debbono rispettare i termini di decadenza stabiliti per la loro proposizione, ove esse abbiano natura di impugnazioni autonome, essendo la impugnazione incidentale tardiva ammissibile, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., solo se diretta contro lo stesso capo di sentenza già impugnato dall'altra parte in via principale o contro un capo dipendente o connesso, per il quale l'interesse all'impugnazione sorga come effetto dell'impugnazione principale. (V 6797/83, mass n 431487; (V 374/83, mass n 425184; (V 5633/78, mass n 402236; (V 1080/77, mass n 384706).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)