Sez. L, Sentenza n. 1890 del 15/05/1975 (Rv. 375565 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DIRITTI INDISPONIBILI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DELLA PRESTAZIONE - NULLITA DELLA RINUNZIA - LIMITI - PATTI IN ORDINE AI DIRITTI GIA ACQUISITI - EVENTUALE INVALIDITA - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE - OSSERVANZA - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DIRITTI INDISPONIBILI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DELLA PRESTAZIONE - NULLITA DELLA RINUNZIA - LIMITI - PATTI IN ORDINE AI DIRITTI GIA ACQUISITI - EVENTUALE INVALIDITA - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE - OSSERVANZA - NECESSITA.*
L'indisponibilita dei diritti del prestatore di lavoro, derivante da norme inderogabili, quale la indisponibilita del diritto soggettivo ad una retribuzione corrispondente all'attivita effettivamente svolta (art 2103 cod civ), determina la nullita assoluta di ogni rinunzia ai diritti stessi, ma non comporta la nullita assoluta di qualsiasi regolamentazione pattizia di essi, una volta che siano sorti e siano stati acquisiti al patrimonio del titolare, e cio vale anche per il suddetto diritto soggettivo, ancorche esso rientri tra i diritti alla tutela della dignita e della liberta del lavoratore, di cui alla legge n 300 del 1970. Da cio consegue che le eventuali ragioni di invalidita delle dette regolamentazioni pattizie, di contenuto abdicativo o transattivo, debbono essere fatte valere entro il termine di decadenza dello art 2113 cod civ. (V 1466/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)