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Sez. L, Sentenza n. 672 del 24/01/1987 (Rv. 450380 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONI - DECADENZA - DIRITTI DEL LAVORATORE ALLE MANSIONI E QUALIFICHE - PATTO CONTRARIO - NULLITÀ - RIFERIMENTO A REGOLAMENTI CONTRATTUALI (COLLETTIVI O INDIVIDUALI) ANTERIORI ALLA NASCITA DEI DIRITTI PREDETTI - RINUNZIE E TRANSAZIONI RELATIVE A DIRITTI GIÀ ACQUISITI DAL LAVORATORE - ANNULLABILITÀ - IMPUGNAZIONE - OSSERVANZA DI MODALITÀ E TERMINI EX ART. 2113 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450380-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONI - DECADENZA - DIRITTI DEL LAVORATORE ALLE MANSIONI E QUALIFICHE - PATTO CONTRARIO - NULLITÀ - RIFERIMENTO A REGOLAMENTI CONTRATTUALI (COLLETTIVI O INDIVIDUALI) ANTERIORI ALLA NASCITA DEI DIRITTI PREDETTI - RINUNZIE E TRANSAZIONI RELATIVE A DIRITTI GIÀ ACQUISITI DAL LAVORATORE - ANNULLABILITÀ - IMPUGNAZIONE - OSSERVANZA DI MODALITÀ E TERMINI EX ART. 2113 COD. CIV. - NECESSITÀ.*

Le norme inderogabili statuenti un diritto a favore del lavoratore possono essere violate o da un atto (incidente sul cosiddetto momento genetico del diritto stesso) che ne impedisca l'acquisizione o da un atto (incidente sul cosiddetto momento funzionale) dispositivo del diritto già acquisito dal titolare, configurandosi nella prima ipotesi la nullità e nella seconda ipotesi la annullabilità del negozio compiuto in violazione di dette norme. In particolare, in tema di mansioni e di qualifiche, la nullità di ogni patto contrario, sancita dall'ultimo comma dell'art. 2103 cod. civ., deve essere riferita ad ogni regolamento contrattuale (collettivo o individuale) anteriore alla nascita dei diritti considerati dalla norma, mentre le rinunzie e le transazioni relative a violazioni di diritti già acquisiti dal lavoratore sono colpite dall'Invalidità (configurabile non come nullità ma come annullabilità) comminata dal primo comma dell'art. 2113 cod. civ. e, benché riguardanti diritti indisponibili, debbono quindi essere impugnate con le modalità e nei termini previsti dai successivi commi dello stesso articolo. (V 3538/85, mass n 441158; (V 1846/83, mass n 426680; (V 1596/83, mass n 426436; (V 1890/75, mass n 375565).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)