Sez. 1, Sentenza n. 12537 del 25/11/1992 (Rv. 479689 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Pegno - Di beni mobili - Prelazione del credito pignoratizio | Credito garantito eccedente la somma di lire cinquemila - Pegno - Costituzione - Atto scritto - Necessità - Scrittura - Data certa - Mancanza - Conseguenze.
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Pegno - Di beni mobili - Prelazione del credito pignoratizio
In tema di credito (superiore a lire cinquemila) garantito da pegno, la mancanza della data certa della scrittura da cui risulta il pegno stesso non implica mera inefficacia della prelazione, ma esclude la giuridica esistenza del titolo di essa, essendo il requisito della data certa richiesto "ad substantiam" dall'art. 2787, terzo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)