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Sez. 1, Sentenza n. 1097 del 09/02/1999 (Rv. 523072 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO | Credito garantito eccedente la somma di lire cinquemila - Pegno - Costituzione - Atto scritto - Necessità - Scrittura - Data certa - Mancanza - Conseguenze - Esclusione della giuridica esistenza della prelazione.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523072-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO

In tema di credito eccedente la somma di lire cinquemila garantito da pegno, la mancanza della data certa della scrittura da cui risulta il pegno stesso non implica mera inefficacia della prelazione, ma esclude la giuridica esistenza del titolo di essa, essendo il requisito della data certa richiesto " ad substantiam" dall'art. 2787, terzo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)