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Sez. 6, Sentenza n. 8551 del 28/01/2026 Ud. (dep. 04/03/2026) Rv. 289684-03

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito fraudolentemente simulato - Concorso del delitto di peculato con quello di cui all'art. 232 legge fall. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289684-03

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE

È configurabile il concorso formale tra il delitto di peculato e quello di cui all'art. 232, comma primo, legge. fall., essendo quest'ultimo un delitto posto a tutela della massa dei creditori, che si perfeziona con la presentazione della domanda di ammissione al passivo del credito fraudolentemente simulato, diversamente dal peculato, che è un delitto proprio, posto a presidio del buon andamento, dell'imparzialità e della legalità dell'operato della pubblica amministrazione, che si perfeziona con l'appropriazione del bene di cui il pubblico agente ha il possesso o la disponibilità per ragioni d'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'assorbimento, in relazione alla condotta di un giudice delegato che, in concorso con altri, aveva assegnato a società create "ad hoc" somme relative a crediti fraudolentemente simulati, ammessi al passivo fallimentare).

Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)