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Sez. 5, Sentenza n. 27165 del 27/03/2018 Cc. (dep. 13/06/2018) Rv. 273470 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Reato di cui all'art.232, comma 1, legge fall. - Domanda di ammissione di crediti simulati - Consumazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273470-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE

Ai fini della consumazione del delitto di cui all'art. 232, comma 1, legge fall., è necessaria la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare che abbia i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 93, legge fall. e che sia altresì corredata dalla documentazione giustificativa del credito vantato, idonea a perfezionare l'inganno, mentre rimane penalmente irrilevante la mera presentazione di una domanda di insinuazione contenente una semplice "dichiarazione", sprovvista di qualsivoglia documentazione del credito preteso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 232 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)