Sez. L, Sentenza n. 2959 del 04/04/1997 (Rv. 503522 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Sentenza n.497 del 1988 della Corte costituzionale - Effetti - Limiti - Adeguamento del valore monetario - Decadenza ex art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA
Il diritto ad ottenere l'integrazione dell'indennità di disoccupazione, quale prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 6 aprile 1974 n. 174, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario dell'indennità di disoccupazione ivi indicato - è precluso per tutte quelle annualità, in relazione alle quali, al momento dell'instaurazione del giudizio, risulti interamente trascorso il termine di cinque anni e trecentosessanta giorni dalla presentazione delle singole istanze o dalla comunicazione (se avvenuta) del provvedimento di liquidazione, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come modificato con efficacia retroattivo dall'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, che prevede la decadenza del diritto alla prestazione, richiesta (e non ottenuta) in via amministrativa, ove l'azione giudiziaria non sia proposta nel termine suddetto; decadenza che non è rimovibile dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, la quale è inidonea ad incidere sui rapporti giuridici che alla data della sua pubblicazione siano esauriti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)