Sez. 3, Sentenza n. 35718 del 14/06/2007 Cc. (dep. 28/09/2007) Rv. 237551 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Condotte vietate - Trasporto della prostituta da parte del conducente di un taxi titolare di licenza comunale - Responsabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO
In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del conducente di un taxi, regolarmente munito della relativa licenza comunale, che si limiti ad accompagnare con l'autovettura sul luogo di lavoro persone dedite al meretricio, anche fuori dall'orario di servizio, in quanto tale attività costituisce adempimento dell'obbligazione oggetto del contratto di trasporto. (Fattispecie in cui la Corte, adita in fase cautelare reale, ha escluso la configurabilità del "fumus" del reato ipotizzato, risultando dagli atti che il conducente teneva acceso durante il trasporto sia il tassametro che il logo del taxi, facendo pagare le ordinarie tariffe per la corsa).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 n. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)