Sez. 3, Sentenza n. 2734 del 06/08/1995 Cc. (dep. 06/09/1995) Rv. 202292 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità | "Cosa pertinente al reato" - Nozione - Rapporto con il pericolo di aggravamento, protrazione od agevolamento del reato - Strumentalità- della cosa rispetto all'attività illecita - Apprezzamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità
In tema di sequestro preventivo, la nozione di cosa pertinente al reato deve essere collegata - per evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa - alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa stessa da parte dell'imputato o dell'indagato costituisca un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati. Ne deriva che è incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito qualora il provvedimento impugnato sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto all'attività illecita, e purché risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata - in caso di libera disponibilità della cosa - la condotta vietata. (Fattispecie in tema di sequestro di locali ove si commettevano i reati di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)