Sez. 2, Sentenza n. 8071 del 20/03/1973 Ud. (dep. 15/11/1973) Rv. 125453 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - DISTRAZIONE DEL DERUBATO PREORDINATA E PROVOCATA DALL'AGENTE PER AGEVOLARE LA COMMISSIONE DEL REATO - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - DISTRAZIONE DEL DERUBATO PREORDINATA E PROVOCATA DALL'AGENTE PER AGEVOLARE LA COMMISSIONE DEL REATO - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Quando l'autore di un furto (a fortiori se in concorso con altri) non ha soltanto approfittato della momentanea distrazione del derubato (il che non e sufficiente a integrare l'aggravante della destrezza) ma ha preordinato e provocato tale distrazione al fine di rendere piu agevole l'esecuzione del furto, ha posto in essere un'attivita fraudolenta atta a sorprendere e soverchiare, con l'insidia, la contraria volonta del detentore, violando le difese e gli accorgimenti apprestati dal soggetto passivo a custodia delle cose che detiene e le sue possibilita dirette e immediate di vigilanza sulle cose stesse, creando cosi una situazione di fatto che agevola la commissione del reato. In tale ipotesi bene viene ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, prevista dall'art 625 n 2 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)