Sez. 1, Sentenza n. 6375 del 16/12/1985 (Rv. 443463 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - DUBBIA CONCILIABILITÀ DI ALCUNE ESPRESSIONI CON ALTRE - CRITERI APPLICABILI - RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - DUBBIA CONCILIABILITÀ DI ALCUNE ESPRESSIONI CON ALTRE - CRITERI APPLICABILI - RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI.*
Qualora il testo letterale dei patti negoziali non evidenzi inequivocabilmente la comune intenzione dei contraenti, come nel caso in cui sia dubbia la conciliabilità di alcune con altre delle espressioni adottate, il giudice del merito non può limitarsi ad applicare un criterio di prevalenza dell'una o dell'altra espressione, ma ha il potere-dovere di far ricorso alle ulteriori regole ermeneutiche fissate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., valutando anzitutto il comportamento delle parti medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto. (V 6935/83, mass n 431602).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)