Sez. 1, Sentenza n. 3162 del 13/05/1986 (Rv. 446159 - 01)
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONI DELLE) - CAVE E TORBIERE - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - EMILIA ROMAGNA - PATRIMONIO - ATTIVITÀ ESTRATTIVE - IRREGOLARITÀ - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 1978 - ABROGAZIONE EX LEGGE STATALE N. 689 DEL 1981.*
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONI DELLE) - CAVE E TORBIERE - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - EMILIA ROMAGNA - PATRIMONIO - ATTIVITÀ ESTRATTIVE - IRREGOLARITÀ - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 1978 - ABROGAZIONE EX LEGGE STATALE N. 689 DEL 1981.*
Nelle materie contemplate dall'art. 117 primo comma della Costituzione, come quella delle cave e torbiere, per le quali spetta al legislatore nazionale di fissare i principi fondamentali ed al legislatore regionale di porre le norme esplicative, in relazione alle particolari condizioni ed agli interessi specifici dell'ente territoriale, la sopravvenuta modificazione con legge dello stato di detti principi comporta, a norma dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 (riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 1972), l'abrogazione delle precedenti Disposizioni regionali incompatibili. Pertanto, in tema di sanzioni pecuniarie amministrative per irregolari attività estrattive in cave o torbiere, l'art. 21 della legge Reg. Emilia- Romagna 2 maggio 1978 n. 13, circa i limiti minimi e massimi di tali sanzioni, la delega alla giunta regionale dell'individuazione dei criteri per la loro Determinazione, e l'esclusione del Sindacato di detta Determinazione da parte del giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, deve ritenersi abrogato a seguito della nuova disciplina introdotta dal capo primo della legge statale 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), stante il contrasto con i principi posti dagli artt. 10, 11 e 23 di quest'ultima legge, che trovano immediata applicazione fino a quando il legislatore regionale non emani altra legge che si conformi ai principi stessi.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Preleggi art. 15, Legge 10/02/1953 num. 62 art. 10 CORTE COST., Legge 16/05/1970 num. 281 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 02/05/1978 num. 13 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)