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Sez. 1, Sentenza n. 4872 del 08/08/1988 (Rv. 459695 - 01)

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - ART. 10 E 11 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DISPOSIZIONI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO INCOMPATIBILI - ABROGAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459695-01

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - ART. 10 E 11 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DISPOSIZIONI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO INCOMPATIBILI - ABROGAZIONE.*

Le Disposizioni degli artt. 10 ed 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, circa i limiti (minimo e massimo) ed i criteri per la Determinazione delle sanzioni pecuniarie amministrative (di immediata applicazione nei giudizi in corso, anche se riguardanti infrazioni commesse in data anteriore, siano esse "depenalizzate" con la legge stessa, o con leggi precedenti, ovvero siano previste "ab origine" come violazioni amministrative), comportano, per le infrazioni venatorie contemplate da leggi di regioni a statuto ordinario (nella specie, legge della regione Veneto 14 luglio 1978 n. 30), l'abrogazione di quelle norme regionali che siano incompatibili, dato che tali norme, essendo espressione di potestà legislativa delle regioni nell'ambito dei principi fondamentali delle leggi dello stato, restano travolte dalla sopravvenuta modificazione dei principi stessi. (V 3034/87, mass n 452134; (V 3162/86, mass n 446159).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Preleggi art. 15, Legge Reg. Veneto 14/07/1978 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)