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Sez. 5, Sentenza n. 13131 del 28/05/2010 (Rv. 613340 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Stock option - Esclusione dal reddito da lavoro dipendente - Art. 48, comma 2, lett. g bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Presupposti.
Stato
decisa il 2010-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613340-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF, l'art. 48, comma 2, lett. g-bis del d.P.R. n. 917 del 1986 - secondo cui non costituisce reddito da lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente alla data dell'offerta (cosiddetta stock option), a condizione che l'ammontare corrisposto sia almeno pari al valore delle azioni al momento dell'offerta - presuppone che sia stato il dipendente a versare il corrispettivo del valore delle azioni e non si applica, invece, nel caso in cui l'assegnazione di azioni rappresenti un "benefit" per il dipendente, che ottenga le azioni a titolo gratuito ed a spese della società.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)