Sez. L, Sentenza n. 3172 del 04/06/1979 (Rv. 399544 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA - CESSIONE DEL CONTRATTO O SUBLOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE EX ART 5 DELLA LEGGE N 19 DEL 1963 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA - CESSIONE DEL CONTRATTO O SUBLOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE EX ART 5 DELLA LEGGE N 19 DEL 1963 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROROGA - ESCLUSIONE.*
Il locatore non puo avvalersi della facolta attribuitagli dall'art 3 n 2 della legge 23 maggio 1950 n 253, che commina la decadenza dalla proroga legale, nel caso di immobile destinato ad uso diverso dalla abitazione quando il conduttore ha cessato di svolgervi l'attivita alla quale esso serviva per avere ceduto il contratto ad un terzo, ove il conduttore, sulla base dell'art 5 della legge 27 gennaio 1963 n 19, abbia sublocato o ceduto il contratto anche senza il consenso del locatore, cedendo o locando insieme l'azienda esercitata nello immobile medesimo.*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)