Sez. 3, Sentenza n. 6241 del 24/11/1981 (Rv. 417043 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ - ART. 3 N. 2 DELLA LEGGE N. 253 DEL 1950 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ - ART. 3 N. 2 DELLA LEGGE N. 253 DEL 1950 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di locazione d'immobile destinato ad uso diverso dalla abitazione, la decadenza del conduttore dal diritto alla proroga legale, secondo la previsione dell'art. 3 n. 2 della legge 23 maggio 1950 n. 253, per il caso di cessazione dell'attività cui l'immobile medesimo serve, si riferisce all'attività di detto conduttore, e, pertanto, non trova ostacolo nello svolgimento della stessa o di altra analoga attività da parte del subconduttore (salva restando la configurabilità di una deroga alla suddetta disposizione per il caso particolare di sublocazione con cessione d'azienda, contemplato dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963 n. 19). (V 3172/79, mass n 399544; (V 2968/79, mass n 399288).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 com. 2, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)