Sez. 3, Sentenza n. 1138 del 05/02/1987 (Rv. 450702 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITÀ DELLA CHIAMATA - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'ORDINE DI INTERVENTO DEL TERZO - PREROGATIVA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INSINDACABILITÀ IN OGNI GRADO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITÀ DELLA CHIAMATA - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'ORDINE DI INTERVENTO DEL TERZO - PREROGATIVA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INSINDACABILITÀ IN OGNI GRADO.*
La valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell'ordine di intervento del terzo, a norma dell'art. 107 cod. proc. civ. costituisce una prerogativa del giudice di primo grado, la quale non è suscettibile di Sindacato nelle fasi successive, né, in particolare, in Sede di legittimità. (Conf 5670/84, mass n 437343; (Conf 6850/82, mass n 424497).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)