Sez. L, Sentenza n. 6850 del 13/12/1982 (Rv. 424497 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - INCENSURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - INCENSURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Rientra nei compiti del giudice del merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in Sede di legittimità solo se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici ed, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la Rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale. (V 2364/59; (V 497/81, mass n 410974; (V 1493/79, mass n 397841).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)