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Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002 (Rv. 555494 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Contratto tra casa di cura e paziente (nella specie, una partoriente) - Obbligazioni derivanti - Obbligo della prima di messa a disposizione del personale occorrente e delle attrezzature necessarie anche in vista di eventuali complicanze - Sussistenza - Conseguenze - Danno subito dal neonato causalmente riconducibile ad omissioni della casa di cura o del personale da essa dipendente - Responsabilità immediata e diretta della casa di cura - Configurabilità - Mancato accertamento definitivo dell'eventuale concorrente responsabilità del medico non dipendente della casa di cura - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555494-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l'eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora "sub iudice" in altro separato processo. (Nella specie l'inadempienza della casa di cura era consistita nell'insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare l'emergenza - sindrome asfittica del neonato - e nel ritardo, ad opera del personale ausiliario, nel trasferimento del neonato in un centro ospedaliero attrezzato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)