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Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 03/05/1976 (Rv. 380320 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380320-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Ai sensi dell'art 344 cod proc civ, l'intervento di un terzo in Sede di appello e ammissibile solo quando i suoi diritti possano ricevere pregiudizio dalla sentenza di primo grado, e questo pregiudizio puo sussistere anche quando la sentenza non contiene alcuna espressa statuizione a carico del terzo, ma determina una situazione atta ad incidere su suoi interessi giuridicamente protetti. (nella specie l'attore, che aveva agito per risarcimento dei danni in rappresentanza del figlio minore, era intervenuto nel giudizio di appello promosso dal figlio divenuto maggiorenne. La suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo che il padre poteva ricevere un pregiudizio per non essere intervenuto in primo grado, aveva dichiarato inammissibile l'intervento di lui in appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)