diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14253 del 28/05/2025 (Rv. 674626-01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Conto corrente di uno Stato estero - Impignorabilità - Regime anteriore alla l. n. 212 del 2014 - Mera intestazione dei conti - Esclusione - Prova della concreta destinazione delle somme all'esercizio delle funzioni sovrane - Necessità.
Stato
decisa il 2025-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674626-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, per configurare l'impignorabilità del conto corrente di uno Stato estero (nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 19-bis del d. l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014) non è sufficiente la sola intestazione del rapporto bancario, ma è invece necessario che, con atto anteriore alla notifica del pignoramento, risulti espressamente effettuata

la destinazione degli importi all'esercizio delle finalità pubbliche istituzionali dello Stato e che le movimentazioni del conto siano state coerenti con tale destinazione.

Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 19 bis, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)