Sez. U, Sentenza n. 27044 del 13/11/2008 (Rv. 605246 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Giurisdizione civile - Agente diplomatico - Immunità - Sussistenza - Condizioni - Art. 31, par. 1, lett. c) - Esercizio di attività professionale o commerciale "iure privatorum" - Soggetto attivo e passivo - Immunità dalla giurisdizione - Esclusione - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Posto che l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri e dei relativi rappresentanti è invocabile soltanto quando essi agiscano quali titolari di una potestà di imperio, e non quando si pongano nella medesima posizione dei cittadini italiani, avvalendosi degli strumenti privatistici dell'ordinamento interno, l'art. 31, par. 1), lett. c) della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata in Italia con legge 9 agosto 1967, n. 804, che prevede l'esclusione dall'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario dell'agente diplomatico che ivi eserciti un'attività professionale o commerciale al di fuori dalle sue funzioni ufficiali, deve intendersi riferito anche ai casi in cui egli risulti soggetto passivo di tali rapporti, se intrapresi nel territorio dello Stato "iure privatorum", essendo quindi sottoposto alla giurisdizione italiana sia in sede di processi di cognizione che (come nella specie) nell'ambito di procedure esecutive instaurate nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 24/04/1963 art. 31 com. 1 lett. C, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)