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Sez. U, Ordinanza n. 15611 del 10/07/2006 (Rv. 590815 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Comune - Ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità - Inottemperanza del destinatario - Esecuzione d'ufficio delle opere - Spese - Recupero nei confronti del privato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590815-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa al recupero delle spese per l'effettuazione d'ufficio da parte di un comune di opere a tutela della pubblica incolumità (volte, nella specie, ad evitare movimenti franosi che avevano coinvolto una strada pubblica), oggetto di ordinanza contingibile ed urgente rimasta ineseguita dal destinatario. Indipendentemente, infatti, dallo strumento prescelto dall'amministrazione per detto recupero (procedura monitoria o procedimento previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali dal r.d. n. 639 del 1910), la natura della posizione soggettiva incisa dall'ordinanza del sindaco (avverso la quale il privato era peraltro, nella specie, autonomamente insorto innanzi al giudice amministrativo) non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito dell'amministrazione per le spese affrontate a seguito dell'inerzia del destinatario dell'ordine, in quanto al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell'amministrazione ad essere rimborsata, per avere effettivamente speso le somme di cui domanda il rimborso e per non essere stata la spesa eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito e determinato nel provvedimento: diritto soggettivo che è del tutto estraneo all'ambito dei "diritti patrimoniali conseguenziali", la cui cognizione è rimessa al giudice amministrativo, i quali attengono al risarcimento dei danni subiti dal privato a seguito dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e non già ai diritti di credito dell'amministrazione nei confronti del soggetto privato.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)