Sez. 5, Sentenza n. 11937 del 13/07/2012 (Rv. 623337 - 01)
COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI E URGENTI | Esecuzione in danno - Intimato inadempiente - Obbligazione sul piano tributario per l'attività posta in essere dall'Amministrazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia di tassa per l'occupazione di aree pubbliche.
COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI E URGENTI
In tema di provvedimenti contingibili ed urgenti, l'intimato che non esegua l'ordinanza del Sindaco non può essere ritenuto obbligato, sul piano tributario, per l'attività posta in essere dall'Amministrazione che abbia agito in sua sostituzione (cd. esecuzione in danno), ove non sussistano le condizioni previste dalle relative norme tributarie impositrici, poiché il diritto dell'Amministrazione al rimborso delle spese sostenute, previsto dall'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha ad oggetto una prestazione patrimoniale di natura civilistica ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso da un Comune nei confronti di soggetti rimasti inottemperanti ad un'ordinanza sindacale, con riferimento alla tassa per l'occupazione delle aree pubbliche relativa a lavori effettuati dall'ente pubblico nel corso dell'esecuzione in danno).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)