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Sez. 5 - , Sentenza n. 27646 del 29/09/2023 (Rv. 669046 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Dividendi distribuiti dalla società figlia italiana alla società madre residente in territorio UE - Requisito ex art. 27 bis, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600 del 1973 - Certificazione acquisita oltre il termine ex art. 27, comma 3 ter, d.P.R. n. 600 del 1973 - Esenzione dalla ritenuta d'imposta - Preclusione del diritto della società madre al rimborso - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 2023-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669046-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di dividendi distribuiti da società figlia italiana a società madre con sede in territorio UE, l'acquisizione, oltre il termine di cui al comma 3 ter dell'art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973, della certificazione dell'autorità fiscale dello Stato estero circa la sussistenza del requisito ex art. 27 bis, comma 1, lett. c, per beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte, non preclude il diritto della società madre ad agire per il rimborso della ritenuta, allorché tale certificazione sia idonea a dimostrare la sussistenza del requisito al tempo del pagamento dei dividendi.

Decisione Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis com. 1 lett. C, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)