diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 49283 del 11/10/2023 Cc. (dep. 11/12/2023) Rv. 285575 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Mutamento del regime di procedibilità - Sopravvenuta remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso straordinario per errore di fatto - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285575-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 152, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)