Sez. 5 - , Sentenza n. 11251 del 04/12/2018 Cc. (dep. 13/03/2019) Rv. 276036 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione diretto a far valere la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - Inammissibilità - Sussistenza - Pena illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per far valere la remissione di querela intervenuta dopo il perfezionamento dell'accordo e la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso un'ipotesi di pena illegale ai sensi dell'art. 448-bis cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale soltanto la pena di specie diversa da quella stabilita dalla legge per un determinato reato o quella quantificata in misura inferiore o superiore ai limiti edittali. (Nel caso di specie, la remissione intervenuta in pendenza del termine per impugnare riguardava il delitto di minaccia grave ex art. 612, comma secondo, cod. pen., divenuto perseguibile a querela per effetto del d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36, entrato in vigore un mese prima del perfezionamento dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)