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Sez. 1, Ordinanza n. 1383 del 10/07/1973 Cc. (dep. 20/12/1973) Rv. 125791 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - ATTI INESISTENTI - INESISTENZA - RIFERIMENTO AL RAPPORTO PROCESSUALE - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - CASI.*
Stato
decisa il 1973-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125791-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - ATTI INESISTENTI - INESISTENZA - RIFERIMENTO AL RAPPORTO PROCESSUALE - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - CASI.*

L'inesistenza, quale vizio non di un singolo atto, ma dell'intero rapporto processuale o di una fase di esso, va identificata soltanto nella Mancanza dei presupposti processuali, e cioe: promovimento dell'Azione penale da parte di organo diverso dal PM, insussistenza nel giudice del potere di decisione in materia penale; incapacita dell'imputato di essere parte (legitimatio ad causam); insussistenza di una situazione di diversificazione tra parti e giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)