Sez. U, Sentenza n. 1785 del 27/11/1982 Ud. (dep. 01/03/1983) Rv. 157665 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - ATTI INESISTENTI - PRESUPPOSTI PROCESSUALI - NATURA - ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE - INESISTENZA DEL PROCEDIMENTO - FATTISPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - ATTI INESISTENTI - PRESUPPOSTI PROCESSUALI - NATURA - ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE - INESISTENZA DEL PROCEDIMENTO - FATTISPECIE.*
La espressione "presupposti processuali" comprende quegli elementi essenziali, dotati di assoluta priorità cronologica, e, quindi, indispensabili per il sorgere del rapporto processuale, tant'è che, in difetto degli stessi, il procedimento non viene ad esistenza. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è riconosciuta la inoperatività della regola generale della pregiudizialità dell'amnistia in caso di Mancanza dei presupposti processuali che sono stati individuati nella esistenza di un organo legittimato ad esercitare l'Azione penale, nella esistenza di un organo con potere giurisdizionale penale e, infine, nella esistenza di un imputato provvisto della capacità ad essere parte). (V mass n 142340; (Conf mass n 125791).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)