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Sez. 2, Ordinanza n. 11594 del 30/04/2024 (Rv. 671125-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Violazione della disciplina antiriciclaggio - Art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Retroattività della legge successiva più favorevole - Sopravvenienza nel corso del giudizio di merito o di legittimità - Applicabilità anche ex officio - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671125-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE

In tema di disciplina antiriciclaggio, l'art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in materia di sanzioni amministrative; pertanto, ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, le norme più favorevoli vanno applicate anche d'ufficio, giacché la natura e lo scopo, squisitamente pubblicistici, del principio del favor rei, prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema d'impugnazione.

Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)