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Sez. L, Sentenza n. 8775 del 19/08/1993 (Rv. 483499 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Rivalutazione - Capo autonomo della sentenza - Onere specifico di d'impugnazione - Sussistenza - Inosservanza - Passaggio in giudicato del capo medesimo.
Stato
decisa il 1993-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483499-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

Nelle controversie relative a crediti di lavoro o previdenziali, la statuizione del giudice (positiva o negativa) sulla rivalutazione del credito si pone come capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato; conseguentemente, il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado abbia pronunciato in senso negativo sulla domanda di rivalutazione, sia che abbia omesso di pronunciare sulla domanda stessa, proposta oppur no in termini espliciti; nell'ipotesi di mancata impugnazione specifica, il giudice di secondo grado non può attribuire, né d'ufficio né su domande di parte, la rivalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)