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Sez. U - , Ordinanza n. 29654 del 28/12/2020 (Rv. 660011 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concorrenza fra giurisdizione statale e giurisdizione dell’ordinamento sportivo - Controversia sull’individuazione degli organi titolari dell’azione disciplinare sportiva - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660011-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di ordinamento sportivo, le controversie sulla concreta individuazione degli organi sportivi competenti alla promozione dell'azione disciplinare ed alla irrogazione di eventuali sanzioni sportive rientrano nella giurisdizione sportiva, in quanto ricomprese nella materia della "irrogazione ed applicazione" delle sanzioni sportive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 220 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 280 del 2003, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione dello Stato, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. Z, Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)