Sez. 6, Sentenza n. 13066 del 07/02/2005 Cc. (dep. 11/04/2005) Rv. 231190 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - misure cautelari disposte | Termine di venti giorni per l'emissione di nuova misura da parte del giudice competente - Decorrenza.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - misure cautelari disposte
Il termine di venti giorni entro il quale la misura cautelare personale disposta dal giudice dichiaratosi incompetente perde efficacia, se il giudice competente non provvede ad emettere una nuova ordinanza coercitiva, decorre dalla data di deliberazione del provvedimento di incompetenza e dell'ordine conseguente di trasmissione degli atti, e non dal momento eventualmente successivo del loro deposito in cancelleria con la relativa motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)