Sez. F, Sentenza n. 37694 del 11/09/2002 Cc. (dep. 08/11/2002) Rv. 223667 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Termine di venti giorni per la rinnovazione ad opera del giudice ritenuto competente - Decorrenza.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
L'ordinanza di trasmissione degli atti, cui l'art. 27 cod. proc. pen. connette la decorrenza del termine di venti giorni entro il quale deve essere rinnovata la misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, è provvedimento accessorio alla sentenza dichiarativa della incompetenza, ed al pari di quest'ultima deve essere completa in ogni elemento, e conoscibile dal giudice "ad quem" (anche ai fini di una eventuale denuncia di conflitto) in ogni suo aspetto, perché detto termine decorra effettivamente. Ne consegue che, quand'anche il dispositivo della sentenza di incompetenza e della connessa ordinanza di trasmissione degli atti sia deliberato e pubblicato attraverso la lettura in udienza, il termine per la rinnovazione della misura decorre solo allorquando i provvedimenti vengono depositati in cancelleria con la relativa motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)