Sez. 2, Sentenza n. 1276 del 18/06/1965 (Rv. 312443 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA - PATTUIZIONI CIRCA IL RELATIVO VALORE - OBBLIGO DELLE PARTI E DEL GIUDICE DI RISPETTARE LE PATTUIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA - PATTUIZIONI CIRCA IL RELATIVO VALORE - OBBLIGO DELLE PARTI E DEL GIUDICE DI RISPETTARE LE PATTUIZIONI.*
Le pattuizioni con cui, nella disciplina dei rapporti di lavoro, viene stabilito il valore di una prestazione in natura dovuta al lavoratore devono essere rispettate dalle parti che vi sono contrattualmente vincolate e dal giudice che sia stato sollecitato a valutare, ad ogni effetto, l'equivalente di quella prestazione in natura, fino a quando i soggetti interessati, le associazioni sindacali che li rappresentano o addirittura il legislatore non ritengano di dovere intervenire per adeguare quel valore, pattiziamente stabilito, ad una mutata situazione di mercato ovvero ad altre apprezzabili esigenze di carattere obiettivo o subiettivo. (Conf. Alle sent. N. 2201/62, n. 2178/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)